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Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici (art. 186, comma 7, C.d.S.) non è integrato solo laddove il conducente si opponga all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando di Polizia.

La Corte conferma il suo precedente orientamento (Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012, Bellencin, Rv. 252736). Solo là dove il conducente si rifiuti di essere accompagnato presso il più vicino Ufficio o Comando per seguire la misurazione tramite etilometro non si realizza il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimentrici. Ciò in quanto con riferimento alle modalità di espletamento degli accertamenti di cui all’art. 186, comma 3, la disposizione non prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente. Nè può dirsi che tale potere sia implicito nella disposizione in quanto, costituendo l’accompagnamento una limitazione della libertà personale, esso deve essere esplicitamente previsto dalla legge.
Là dove, in vece, il conducente acconsenta all’accompagnamento presso il più vicino Ufficio o Comando, non potrà poi opporre validamente il proprio rifiuto all’esecuzione dell’alcool test.

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