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La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui quando tra la condotta di guida e l’esecuzione dell’alcoltest decorre un intervallo temporale significativo (ore), la qualificazione del fatto nelle ipotesi di cui alle lett. b) o c) dell’art 186 c. 2  C.d.S. richiede la verifica di ulteriori elementi indiziari, con la conseguenza che, a fronte della riforma in appello di una precedente assoluzione, la Corte d’appello è tenuta a una motivazione “rafforzata” che confuti, con specificità e forza persuasiva superiore, le argomentazioni del primo giudice.

Già in una precedente sentenza la Corte aveva avuto modo di precisare che “il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario verificare la presenza di altri elementi indiziari”  (Cass. Pen. sez. IV n. 39725 del 6.6.2019) ai fini della sussunzione nelle ipotesi di cui all’art. 186, c. 2, lett. b) e c).

In altre parole, l’alcoltest eseguito a notevole distanza di tempo non può, da solo, fondare la condanna, ma necessita di ulteriori riscontri.

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