Responsabili: Avv. Maria Forestelli via N. Tommaseo n. 13, 35131 – PADOVA – tel. 049.656753, fax. 049.8783876, Partita IVA: P.IVA 04602600282, RC professionale n. 320268599 stipulata con Assicurazioni Generali s.p.a.; Avv. Vittorio Manfio via N. Tommaseo n. 13, 35131 – PADOVA – tel. 049.656753, fax. 049.8783876, Partita IVA: 03888830282, RC professionale n. 321432107 stipulata con Assicurazioni Generali s.p.a.
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D.Lgs. n. 70/2003
Art. 10 (Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate) 1. L’impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all’indipendenza, alla dignità, all’onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE – Breve estratto –
(Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31.1.2014)
Art. 1 – L’avvocato
- L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
- L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita.
- Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.
Art. 17 – Informazione sull’esercizio dell’attività professionale
- È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
- Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
- In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
Art. 35 – Dovere di corretta informazione
- L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
- L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
- L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
- L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
- L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
- Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
- L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
- Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
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