La Quarta Sezione penale ha affermato che, ai fini della riparazione per l’ingiusta detenzione, assume rilievo anche il ritardo, ingiustificato e di durata significativa, nell’adozione del provvedimento di scarcerazione e di applicazione del regime della detenzione domiciliare, in quanto sussiste un’evidente differenza qualitativa tra l’esecuzione della pena all’interno od all’esterno di un istituto penitenziario, incidendo la stessa in maniera diversa sulla libertà personale del condannato.
Secondo la Corte deve equipararsi all’ingiustificato ritardo nell’esecuzione dell’ordine di scarcerazione (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617 – 01; Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210 – 01) l’ingiustificato ritardo nell’adozione del provvedimento di scarcerazione, tenuto conto dell’identità di ratio.
La Corte riconosce come, tra l’esecuzione di una pena “fuori” o “dentro” il carcere, vi sia una “differenza radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa” (Corte cost. n. 32 del 12/02/2020), perché è profondamente diversa l’incidenza della pena sulla libertà personale. Dunque, la questione non può essere ridotta ad una diversità delle modalità esecutive della pena. La pena da scontare in carcere costituisce un aliud rispetto a quella da scontare presso il domicilio in quanto sono sostanziali e profonde le differenze in punto di afflittività, anche in considerazione della dettagliata disciplina che caratterizza l’istituzione penitenziaria e che coinvolge pressoché ogni aspetto della vita del detenuto.
Secondo la Corte: “in altri termini, le differenze tra la detenzione intramuraria e quella domiciliare incidono significativamente sul grado di privazione della libertà personale del condannato, avendo la seconda una portata limitativa assai più contenuta, con la conseguenza che tale diversità estrinseca i suoi effetti in tema di riparazione per ingiusta detenzione”.