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La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione processuale per l’estero, ha affermato che, in mancanza di trattato di estradizione con tale Stato richiedente, per la valutazione, da parte dell’autorità giudiziaria italiana, dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta ex art. 705, comma 1, cod. proc. pen., non trova applicazione il regime di prova “semplificato” consacrato nell’art. 16 della Convenzione di Palermo, stipulata il 15 novembre 2000 e recepita con legge 16 marzo 2006, n. 146, posto che tale Convenzione non ha la natura giuridica di un Trattato di estradizione. (Fattispecie relativa ad estradizione processuale passiva richiesta dal Kuwait).

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