Le Quinta Sezione penale ha affermato che, ai fini della tempestività dell’appello depositato in via telematica, assume rilievo, nella vigenza degli artt. 111-bis, comma 2, cod. proc. pen. e 2 d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, l’attestazione del suo invio e, quindi, del corretto inserimento dell’atto nell’apposito portale, unico adempimento nell’esclusiva disponibilità della parte appellante, nel caso in cui vi sia uno scarto temporale rispetto alla generazione della ricevuta dell’avvenuto deposito.
La questione oggetto di scrutinio concerne la rilevanza – ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione – del momento in cui l’atto, dopo il corretto inserimento sul portale, viene inviato (come attestato dal relativo numero identificativo unico nazionale), ovvero del momento successivo in cui lo stesso risulta accettato dal sistema mediante il rilascio della ricevuta. La Corte ritiene che la disciplina normativa, interpretata alla luce dei principi convenzionali più volte affermati dalla Corte EDU, imponga di attribuire rilievo, nei casi in cui la generazione della ricevuta di avvenuto deposito non sia stata tempestiva, all’attestazione di invio e, dunque, al corretto inserimento dell’atto nel portale. Tale adempimento, unico nella disponibilità della parte, costituisce in queste ipotesi il solo criterio di verifica della tempestività del deposito.
Secondo la Corte l’intera disciplina del deposito telematico, infatti, svolge – per esplicita indicazione normativa contenuta nell’art. 111-bis, comma 2, cod. proc. pen. – una funzione di garanzia, assicurando non solo la certezza dell’avvenuta trasmissione e ricezione, ma anche la loro collocazione temporale e l’identificazione del mittente e del destinatario, elementi essenziali per la tutela dell’affidabilità del sistema e per la salvaguardia dei diritti processuali.